Statuto

Art. 1. – La costituita Associazione lagarina di Storia antica è una libera Associazione apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del titolo I Cap. III. art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. – L’Associazione ha sede in Isera (Trento). Sarà facoltà dell’Associazione costituire sedi operative sul territorio italiano.

Art. 3. – L’Associazione ha il fine di coltivare e promuovere studi, ricerche ed attività scientifiche e culturali inerenti la Storia antica del territorio lagarino, sia pur con riferimenti territorialmente più ampi, con particolare riguardo alla villa romana di Isera.

A tal fine l’Associazione collabora con la Fondazione Museo civico di Rovereto; collabora inoltre con:

° l’Antiquarium della villa romana del Comune di Isera;

° la sezione Archeologica e Storia della Fondazione del Museo civico del Comune di Rovereto;

° la Sovrintendenza per i beni archivistici librari e archeologici;

° Associazioni e Società aventi analoghi interessi.

Al raggiungimento dei suoi scopi provvede con le quote sociali dei propri Soci Ordinari e con i contributi dei Soci Sostenitori e di Enti pubblici e privati.

L’attività commerciale può essere strumentale per il raggiungimento delo scopo sociale.

Art. 4. – L’Associazione si compone di Soci Ordinari, di Soci Onorari e di Soci Sostenitori.

Il corpo dei Soci Ordinari, Onorari e Sostenitori forma l’Assemblea generale.

Art. 5. – Il numero dei Soci Ordinari è non limitato.

Il Socio Ordinario viene aggregato dall’Associazione con delibera del Consiglio.

Il socio Ordinario ha il dovere di collaborare all’attività dell’Associazione intervenendo alle sedute, presentando in esse dissertazioni o relazioni scritte od orali, partecipando ai lavori delle commissioni di cui sia chiamato a far parte.

Il Socio Ordinario è tenuto a versare la quota sociale; diversamente perde la sua qualifica e, con delibera del Consiglio, viene cancellato dall’albo dei Soci.

Art. 6. – Il Socio Onorario viene scelto tra persone, enti e società che hanno dato notevole contributo scientifico agli studi ed alle ricerche relativi alla Storia antica del territorio lagarino e viene aggregato all’Associazione con delibera del Consiglio.

Il Ssocio onorario è tenuto ad inoltrare all’Associazione copia delle sue pubblicazioni in numero di almeno una ogni cinque anni.

Non possono essere aggregati più di due Soci Onorari per ogni anno sociale.

Art. 7. – Possono essere nominati Soci Sostenitori enti, società o privati che si siano distinti per particolari benemerenze a favore dell’Associazione o che abbiano contribuito in modo rilevante all’attività della stessa. Il Socio Sostenitore viene aggregato all’Associazione con delibera del Consiglio a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 8. – Perde la qualifica di Socio chi si sia reso indegno di appartenere all’Associazione o che abbia assunto una condotta contrastante con gli interessi della stessa. In tal caso, e dopo regolare istruttoria, con delibera del Consiglio a maggioranza dei due terzi dei votanti viene cancellato dall’albo dei Soic. Il socio che intenda dimettersi dall’Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente tramite lettera raccomandata A/R. Il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso. Il recesso non determina il diritto alla restituzione della quota e di eventuali contributi versati in quanto il patrimonio non può essere devoluto ai soci.

La morosità può essere, su delibera del Consiglio, causa di esclusione.

Art. 9. – L’Associazione non ha fini di lucro. I fondi raccolti verranno utilizzati per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento dell’attività sociale. Eventuali avanzi di bilancio saranno rimandati all’esercizio successivo.

Costituiscono entrate dell’Associazione le quote sociali corrisposte dai soci, le donazioni, i lasciti, le erogazioni, i contributi pubblici e privati, nonché eventuali proventi di attività sociali.

Art. 10. – Sono Organi dell’Associazione:

l’Assemblea generale in adunata amministrativa privata;

il consiglio;

Il Presidente;

I Revisori dei conti.

Art. 11. – L’Assemblea generale in adunanza amministrativa privata è formata dai Soci. Essa è convocata ordinariamente ogni anno; straordinariamente può essere convocata su richiesta del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci Ordinari, a mezzo lettera raccomandata A/R, oppure fax o posta elettronica.

E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea in collegamento audio o video.

E Soci Onorari e i Soci Sostenitori hanno diritto di voto ma non possono assumere cariche sociali.

La riunione dell’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci Ordinari; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza dei presenti. Le votazioni avvengono con voto palese. Non è ammesso il voto per delega.

Ogni tre anni l’Assemblea generale elegge tra i soci i membri del Consiglio in  numero di sette. Qualora nel corso del mandato venisse meno, per qualsiasi motivo, qualche membro, il CdA si riterrà comunque costituito ed atto a deliberare fino alla prima assemblea successiva, che dovrà provvedere al reintegro del membro o dei membri mancanti. Elegge altresì i Revisori dei conti in numero di tre, due effettivi ed uno supplente, che controllano le operazioni contabili ed amministrative, delle quali fanno annualmente relazione scritta all’Assemblea. A parità di voti risulta eletto il Socio più anziano di aggregazione.

L’Assemblea delibera sul conto consuntivo dopo aver preso atto della relazione dei Revisori dei conti, sul bilanxio preventivo e sugli altri punti all’ordine del giorno predisposto dal Consiglio.

In particolare l’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale su convocazione del Cosniglio.

Delibera annualmente circa la quota sociale per i Soci Ordinari, su proposta del Consiglio.

Art. 12. – Il Consiglio nella prima seduta elegge al suo interno:

Il Presidente:

                   Il Vice Presidente, che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

                   Il Segretario, responsabile dell’ufficio di segreteria, della compilazione dei verbali, della tenuta dei libri dell’Associazione e della cronaca dell’Associazione;

                   Il Bibliotecario, responsabile dell’Archivio e della Biblioteca;

                   Il Tesoriere, responsabile della cassa e dei bilanci; cura le riscossioni ed i pagamenti su incarico del Presidente; presenta all’Assemblea generale la relazione annuale.

Il Consiglio provvede a tutto ciò che giova all’Associazione, sia al buon andamento generale che all’amministrazione, che ancora all’organizzazione delle attività scientifiche e culturali.

Delibera l’aggregazione di nuovi soci.

Il Consiglio dura in carica tre anni; i suoi membri possono essere rieletti.

Qqualora venisse meno, per qualsiasi motivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, lo sostituirà il Vice Presidente fino alla prima assemblea successiva, che dovrà provvedere al reintegro del consigliere mancante. Nella prima seduta successiva il Consiglio di amministrazione dovrà procedere alla ridistribuzione delle cariche al proprio interno.

Qualora venisse meno la metà poiù uno dei Consiglieri eletti dall’Assemblea, si intenderà scaduto l’intero Consiglio Direttivo e si dovrà convocare una nuova Assemblea dei Soci e procedere anuove elezioni.

Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione quando si presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei membri presenti. Le deleghe non sono ammesse. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza dei votanti. Le votazioni avvengono con voto palese. In caso di parità numerica nella votazione, prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione sono invitati i revisori dei conti.

E’ ammessa la partecipazione al Consiglio in collegamento audio e video. E’ altresì ammessa la consultazione scritta.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale trascritto nell’apposito libro.

Tutte le cariche sono gratuite; eventualmente spetta il solo rimborso delle inerenti spese sostenute.

Art. 13. – Il Presidente ha la rappresentanza legale e la direzione generale dell’Associazione; convoca il Consiglio e l’Assemblea, presiede le adunanze e cura l’esecuzione delle relative delibere.

Art. 14. – L’anno sociale e finanziario decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Art. 15. – Per lo svolgimento delle attività programmate, il Consiglio Direttivo può assumere personale stipendiato, stabilendone le mansioni ed il compenso.

Potrà avvalersi altresì di consulenze professionali.

Art. 16. – I beni che costituiscono il patrimonio dell’Associazione sono descritti in appositi inventari. L’Archivio, la Biblioteca e le opere d’arte sono inalienabili.

L’accettazione di lasciti e donazioni è subordinata ad apposita delibera del Consiglio.

I capitali in denaro sono depositati presso la Cassa Rurale di Isera. E’ ammessa l’apertura di conto corrente postale per il versamento delle quote sociali dei Soci Ordinari.

Il presente articolo non può essere fatto oggetto di riforma dello Statuto di cui all’Art. 17.

Art. 17. – Lo Statuto, ad esclusione dei suoi articoli 16 e 18, può essere oggetto di riforma su proposta del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci Ordinari.

Gli emendamenti devono essere approvati con delibera dell’Assemblea generale, a voto palese, a maggioranza dei due terzi dei Soci Ordinari regolarmente iscritti.

In caso di scioglimento dell’Associazione il suo patrimonio passa in proprietà al Comune di Isera, che si impegna a tenerlo depositato presso l’Antiquarium della villa romana a disposizione degli studiosi.

Il presente articolo non può essere fatto oggetto di riforma dello Statuto di cui all’Art. precedente.

Art. 19. – L’Associazione sarà retta dalle leggi dell’ordinamento italiano, che si applicheranno anche per tutto quanto non  previsto nel presente statuto.

Il presente Statuto è stato approvato con delibera dell’Assemblea dei soci di data 15 aprile 2011.

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